Tirocini formativi attivi speciali in attesa del decreto attuativo
Dai predetti soggetti saranno anche determinati il contingente dei posti ed il numero massimo dei candidati da ammettere ai corsi per ciascun anno accademico, tenuto conto della disponibilità di strutture idonee, di personale docente e non docente e delle dotazioni didattico-strumentali. I corsi “… sono organizzati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica…”, recita la norma finanziaria finale del decreto, che fa temere che possano scaturire oneri economici a carico dei corsisti.
Una prova di valutazione delle competenze (che non avrà carattere selettivo) è prevista al fine di valutare le competenze trasversali in ingresso ai corsi. Sarà una prova, computer based, unica per tutti i posti e le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale, volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo e di conoscenza della lingua straniera a scelta; per la scuola primaria è obbligatoria la lingua inglese.
Il sistema informatico genererà, casualmente, per ciascun candidato una prova costituita da 70 quesiti, a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui dovrà essere scelta quella unica corretta, estratti da una banca-dati resa nota, con apposita comunicazione sul sito ministeriale, 20 giorni prima dell’inizio delle sessioni di valutazione. I 70 quesiti sono così suddivisi: capacità logiche: 30; capacità di comprensione del testo: 30; lingua straniera: 10.
Sino a 42 risposte esatte la prova viene valutata 0 punti; da 43 a 70, le risposte esatte valgono 1,25 punti, le risposte non date 0 punti, le risposte errate -0,50 punti, sino ad un massimo di 35 punti. La prova – si ribadisce – non costituisce sbarramento all’ammissione, ma il suo punteggio sarà parte del punteggio di abilitazione e determinerà, inoltre, l’ordine di priorità per la frequenza dei corsi abilitanti nelle annualità prestabilite.
Con un terzo decreto, di carattere organizzativo, sarà rivista la tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio, validi per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie di seconda fascia d’istituto per le supplenze. Si prevede, in continuità con il passato, un differenziato punteggio tra l’abilitazione conseguita con il TFA ordinario e quella con lo speciale (si ipotizzano 18 punti per la prima e 12 per la seconda). Una nuova valutazione riguarderà anche il servizio prestato. Ogni mese di servizio, o frazione non inferiore a 16 giorni, sarà valutato solo 1 punto, per un massimo per ciascun anno scolastico di 6 punti, invece dei precedenti, rispettivamente, 2 e 12.
Antonio Ciriolo














