Pubblicato in: Gio, Feb 20th, 2014

Ulteriori norme per le iscrizioni per l’A.S. 2014/2015

OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Dopo la scuola secondaria di primo grado, l’obbligo di istruzione viene assolto con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale o mediante la stipula di un contratto di appren­distato. I dieci anni dell’obbligo (5 di scuola primaria, 3 di scuola secondaria di primo grado e 2 di secondaria di secondo grado) rientrano nel diritto-dovere all’istruzione e alla formazione che si estende sino al compi­mento del 18° anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale della durata almeno triennale entro il 18° anno di età. L’obbligo di istruzione può essere assolto mediante la frequenza di scuole statali o paritarie, di scuole non statali non paritarie, (per l’istruzione secondaria di secondo grado) presso strutture accreditate dalle regioni per l’istruzione e la formazione professionale o con l’istruzione parentale a cura della fami­glia, dimostrando di possedere le competenze tecniche ed i mezzi materiali per poter provve­dere. Della scelta operata per l’adempimento dell’obbligo di istruzione la famiglia deve pre­sentare, alla scuola di competenza, specifica dichiarazione. Nel caso di istruzione parentale, gli alunni dovranno sostenere, entro il termine dell’anno scolastico, l’esame di idoneità alla classe successiva. A conclusione del primo ciclo di istruzione, sia gli alunni delle scuole non statali non paritarie sia quelli che si avval­gono dell’istruzione parentale devono sostene­re l’esame di Stato; nel caso in cui intendano iscriversi ad una classe successiva alla prima di scuola statale o paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità.

scuola

VERIFICA DELL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Al termine delle procedure di iscrizione on line, i dirigenti scolastici delle scuole pri­marie e secondarie di primo grado si devono accertare se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali abbiano presentato domanda di iscrizione al ciclo di istruzione successi­vo. Qualora risultassero alunni non iscritti, il dirigente scolastico deve contattare le loro famiglie per verificare se abbiano provveduto all’assolvimento dell’obbligo di istruzione con l’iscrizione ad una scuola paritaria o non paritaria o presso i centri di formazione pro­fessionale regionale o attraverso l’istruzione parentale. Dette informazioni vanno puntual­mente accertate ed inserite, con la procedura delle iscrizioni on line, nell’Anagrafe naziona­le degli alunni, il cui costante aggiornamento è indispensabile per poter effettuare il moni­toraggio dei percorsi scolastici degli studenti e la verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Disposizioni di riferimento: circo­lare ministeriale n. 28 del 10 gennaio 2014.

Antonio Ciriolo

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