Ultime modifiche in materia di pensione e buonuscita
La legge di “stabilità” per il 2014, che si compone di un unico articolo con 749 commi, ha apportato alcune modifiche in materia di accesso alla pensione, di buonuscita e trattamento di fine servizio. La Riforma “Fornero” prevedeva che la pensione anticipata (prima denominata pensione di anzianità) conseguita con i prescritti requisiti contributivi, ma con un’età inferiore a 62 anni, avrebbe comportato una penalizzazione percentuale nel calcolo della pensione (-1% per ognuno dei primi 2 anni mancanti a 62, -2% per ogni anno eccedente i primi 2). Tale penalizzazione non si applicava, sino al 31 dicembre 2017, qualora l’anzianità contributiva prescritta fosse costituita esclusivamente da effettiva prestazione di lavoro, comprendendo anche i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e per cassa integrazione guadagni ordinaria.
La disposizione aveva suscitato vibrate proteste dei lavoratori, di cui si erano fatti portavoce i sindacati, per il fatto che altre gravi cause di assenza fossero state inspiegabilmente escluse. Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, aveva “recuperato” come periodi validi anche quelli delle assenze per donazione di sangue e per i congedi parentali. Il comma 493 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha, finalmente, risolto in modo più equo e completo la questione, includendo tra i periodi che non “decurtano” il servizio effettivo anche quelli delle assenze previste dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104, che riguardano i lavoratori disabili gravi e l’assistenza alle persone disabili in situazione di gravità. Buonuscita e trattamento di fine servizio. Con il comma 484 del predetto art. 1 vengono modificati modalità e tempi di liquidazione della buonuscita, del trattamento di fine servizio o di altra indennità equipollente.
Con effetto dal 1 gennaio 2014, per coloro che maturano i requisiti di pensionamento dalla predetta data, entrano in vigore le seguenti nuove disposizioni: 1) modalità di liquidazione: a) la liquidazione avverrà con un unico importo annuale se il suo ammontare complessivo non supera i 50.000 euro, al lordo delle relative ritenute fiscali (in precedenza 90.000); b) la liquidazione avverrà con due importi annuali se l’ammontare complessivo lordo supera i 50.000 euro ma è inferiore ai 100.000 (prima 150.000).
In questo caso il primo importo annuale sarà pari a 50.000 euro ed il secondo importo annuale corrisponderà all’ammontare residuo; c)la liquidazione avverrà con tre importi annuali se il lordo complessivo è uguale o superiore a 100.000 euro. In questo caso verranno liquidati tre importi annuali, di cui il primo ed il secondo di 50.000 euro ed il terzo dell’importo residuo; 2) tempi di liquidazione: sono stati “allungati”. L’ente erogatore provvede decorsi 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Sinora erano 6.
Antonio Ciriolo















