Un nuovo Ente di Patronato. Ma a che servono tali Istituti?
Con la circolare numero 127 del 30 ottobre scorso, l’Inps ha fornito dettagliate indicazioni ai propri uffici per l’attivazione dei rapporti con il Patronato “Famiglia Italiana”, di nuova costituzione, che si aggiunge ora a quelli già operanti. Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 settembre 2012 è stata infatti approvata, in via provvisoria, la costituzione di questo nuovo Istituto di patronato, promosso dalla Conflavoratori.
Ricordiamo che la costituzione degli istituti di patronato e di assistenza sociale – enti di diritto privato gestiti da Confederazioni ed Associazioni nazionali di lavoratori che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali – va inquadrata nella tradizionale funzione di assistenza ai lavoratori svolta dalle organizzazioni sindacali. La legge 152/2001, riformando il settore, ha fissato nuove modalità di espletamento del servizio svolto dai patronati, allargandolo a sfere di attività precedentemente non previste, che rispecchiano la dinamica di sviluppo dei servizi e tengono conto del cambiamento del tessuto socio-economico del Paese.
I patronati esercitano attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all’estero delle prestazioni (di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione) erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di forme di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti di cittadini italiani.
Inoltre, possono svolgere, senza scopo di lucro, attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione in materia di sicurezza sociale. In base alla legge di riforma prima citata, il D.M. 193/2008 ha poi disposto che il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale viene corrisposto sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione in relazione all’estensione e all’efficienza dei servizi offerti.
I Patronati, è bene rammentarlo, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche mediante le strutturazioni periferiche, quindi attraverso le Direzioni Territoriali del Lavoro. Molti Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale si sono uniti in “raggruppamenti”, per rendere più efficace la propria azione, i cui acronimi sono CE.PA., C.I.P.L.A., C.I.P.A.S. e CO.P.A.S..
Il disegno di legge di stabilità, in discussione nel Parlamento, tenta però ora di limitare il finanziamento pubblico agli Enti di Patronato, realizzato attraverso il prelievo dello 0,222% dai contributi versati annualmente all’Inps per la copertura assicurativa.
Antonio Silvestri















