Pubblicato in: Gio, Nov 15th, 2012

Un nuovo Ente di Patronato. Ma a che servono tali Istituti?

Con la circolare numero 127 del 30 ottobre scorso, l’Inps ha fornito dettagliate indi­cazioni ai propri uffici per l’attivazione dei rapporti con il Patronato “Famiglia Italiana”, di nuova costituzione, che si aggiunge ora a quelli già operanti. Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 settembre 2012 è stata infatti approvata, in via provvisoria, la costituzione di questo nuovo Istituto di patronato, promosso dalla Conflavoratori.

Ricor­diamo che la costituzione degli istituti di patronato e di assistenza sociale – enti di diritto privato gestiti da Confederazioni ed Associazioni nazionali di lavo­ratori che annoverino nei propri statuti finalità assi­stenziali – va inquadrata nella tradizionale funzione di assistenza ai lavoratori svolta dalle organizzazioni sindacali. La legge 152/2001, riformando il settore, ha fissato nuove modalità di espletamento del servi­zio svolto dai patronati, allargandolo a sfere di attivi­tà precedentemente non previste, che rispecchiano la dinamica di sviluppo dei servizi e tengono conto del cambiamento del tessuto socio-economico del Paese.

I patronati esercitano attività di informazione, di as­sistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentan­za, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all’estero delle prestazioni (di qualsiasi ge­nere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione) erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di forme di previdenza com­plementare o da Stati esteri nei confronti di cittadini italiani.

Inoltre, possono svolgere, senza scopo di lucro, attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione in materia di sicurezza sociale. In base alla legge di riforma prima citata, il D.M. 193/2008 ha poi disposto che il finanziamen­to degli istituti di patronato e di assistenza sociale viene corrisposto sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione in relazione all’estensione e all’efficienza dei servizi offerti.

I Patronati, è bene rammentarlo, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche mediante le strutturazioni periferiche, quindi attraverso le Direzioni Territoriali del Lavoro. Molti Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale si sono uniti in “raggruppamenti”, per rendere più effi­cace la propria azione, i cui acronimi sono CE.PA., C.I.P.L.A., C.I.P.A.S. e CO.P.A.S..

Il disegno di legge di stabilità, in discussione nel Parlamento, tenta però ora di limitare il finanziamento pubblico agli Enti di Patronato, realizzato attraverso il prelie­vo dello 0,222% dai contributi versati annualmente all’Inps per la copertura assicurativa.

Antonio Silvestri

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