Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
In attesa della conclusione delle procedure per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo in materia, al fine di assicurare il regolare inizio dell’anno scolastico 2013/2014, il M.I.U.R ha indicato le date di scadenza per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale. Queste le date stabilite: dal 10 al 20 luglio 2013, docenti delle scuole dell’infanzia e primaria; entro il 25 luglio 2013, docenti di scuola secondaria di I e II grado, docenti di Religione Cattolica delle scuole di ogni ordine e grado e personale educativo; entro il 12 agosto 2013, personale A.T.A.
Per la presentazione delle domande, i docenti delle scuole dell’infanzia e primaria dovranno avvalersi esclusivamente della procedura informatica tramite le “istanze on line” del sito internet ministeriale; per tutte le altre categorie di docenti, per il personale educativo e quello A.T.A.le domande vanno presentate utilizzando gli appositi modelli cartacei. I moduli previsti per le varie categorie di personale sono: docenti di scuola dell’infanzia: modello U1; docenti di scuola primaria: modello U2; docenti di sc. Second. I grado: modello U3; docenti di sc. Second. II grado; modello U4; personale ATA: modello UN; docenti di Religione Cattolica delle scuole dell’infanzia e primaria: modello UR1; docenti di Rel. Catt. delle scuole secondarie di I e II grado: modello UR2; personale educativo: modello UE.
Le domande vanno indirizzate all’ufficio scolastico della provincia di titolarità, per il tramite del dirigente scolastico dell’istituto di titolarità. Le domande relative a sedi di altra provincia vanno indirizzate all’ufficio scolastico della provincia richiesta e, per conoscenza, a quello territorialmente competente della provincia di titolarità. I docenti di Religione Cattolica devono produrre l’istanza alla direzione regionale nel cui territorio è ubicata la diocesi richiesta.
Il personale che presenta domanda anche per diverso ordine e grado di scuola, quanto al termine di scadenza, deve rispettare quello previsto per il proprio ordine di appartenenza. Per la documentazione e la certificazione da allegare alle domande, vanno osservate le disposizioni dell’art.9 del C.C.N.I.dell’11 marzo 2013 e dell’art. 4 dell’O.M. n. 9 del 13 marzo 2013, relativi ai trasferimenti. Disposizioni di riferimento: nota ministeriale n. 6894 del 4 luglio 2013 e relativi allegati.
Antonio Ciriolo














