Viaggio nel Pianeta delle Adozioni/Una famiglia per ogni bambino
“COSTI E FORMAZIONE DELLE COPPIE, LE CRITICITÀ PIÙ GRAVI”
SERVIZI QUALIFICATI DEL TERRITORIO/“C’è carenza dei servizi nel percorso di inserimento del minore straniero nel nuovo contesto familiare e socio-ambientale cosicché talvolta la coppia viene lasciata sola e il minore non può contare su un sostegno psicologico qualificato”.
Per avere chiarezza su alcuni aspetti, abbiamo chiesto il parere della dott.ssa Maria Rita Verardo, Giudice minorile dal 1985, da sempre occupatasi di adozione sia in veste di presidente del Tribunale per i Minorenni di Lecce (incarico cessato nel 2008), che come rappresentate dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minori e per la Famiglia (A.I.M.M.F.) di cui è stata presidente nazionale. Proprio per la legge sull’adozione internazionale, la dott.ssa Verardo ha collaborato con l’Istituto degli Innocenti.
Il principio su cui s’ispira la legge sull’adozione è quello della sussidiarietà. Soffermando l’attenzione sul significato del termine sussidiarietà, l’adozione sarebbe, dunque, da intendere come un semplice aiuto. È davvero solo questo?
Premesso che l’adozione è la risposta al diritto di ogni bambino che viene al mondo a crescere in una idonea famiglia che lo aiuti a diventare adulto, va operata una distinzione tra le norme che riguardano l’adozione di un bambino italiano e quelle relative all’adozione internazionale per la quale sola vale il riferimento al principio della sussidiarietà.
Per rispondere a questa domanda è necessario anzitutto fare accenno alla sottoscrizione da parte dell’Italia della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 per la tutela dei bambini e la cooperazione nell’adozione internazionale, che ha radicalmente modificato il vecchio regime dell’adozione del bambino straniero. Secondo la Convenzione, l’adozione internazionale non può e non deve essere lo strumento per assicurare comunque ai genitori privi di prole un figlio, ma deve essere lo strumento inserito in un più ampio sistema di solidarietà internazionale che mira a promuovere una vita adeguata del bambino straniero nel suo paese d’origine.
Un altro punto essenziale della suddetta Convenzione sottolinea la necessità che il bambino straniero da adottare sia stato realmente abbandonato dalla famiglia d’origine, sì da evitare che un consenso all’affido, prestato spesso per motivi di indigenza da parte dei genitori naturali, sia ingannevolmente trasformato in una adozione; fatti di questo genere avvenivano prima della legge 476/1998 e, talvolta, accadono ancora attraverso i soggiorni solidaristici dei cosiddetti “bambini di Chernobyl”gestiti da volontari spesso in dispregio delle norme vigenti.
L’adozione internazionale, infatti, non deve mai trasformarsi in una “deportazione” dei figli dei paesi poveri al fine di appagare il bisogno di filiazione dei cittadini dei paesi ricchi. In ciò consiste il rispetto del principio di sussidiarietà che la legge vigente ha voluto garantire proprio con una normativa che mantiene sempre la centralità del “preminente interesse del minore”. Tutti concordiamo sul fatto che i bambini dovrebbero poter vivere nel paese in cui nascono e solo quando ciò è impossibile essere adottati da cittadini stranieri.
Potrebbe sinteticamente spiegarci le fasi principali di cui si compone l’iter per giungere a una adozione internazionale?
I coniugi che intendono adottare un minore straniero sono tenuti a presentare domanda d’idoneità presso il Tribunale per i minorenni che dispone un’indagine demandata ai servizi socio-assistenziali del territorio. Una volta redatta la relazione, i servizi sociali trasmettono gli atti al Tribunale che, entro i due mesi successivi, deve ascoltare gli aspiranti all’adozione, disporre eventuali altri approfondimenti e quindi pronunciare il decreto d’idoneità o d’inidoneità.
Dopo la dichiarazione d’idoneità, gli aspiranti devono conferire mandato ad uno degli enti autorizzati che viene liberamente scelto in relazione alle opzioni che la coppia intende formulare. La fase conclusiva della procedura consiste nell’introduzione del bambino straniero nello Stato Italiano e nella delibazione dell’adozione pronunciata dall’autorità del paese di origine da parte dell’autorità giudiziaria minorile italiana.
Non mancano, a tal proposito, le polemiche concernenti le lunghe pratiche burocratiche, tempi che per l’opinione pubblica rischiano di scoraggiare l’approssimarsi delle coppie alla pratica delle adozioni in generale. Concretamente, quanto tempo occorre per ottenere un decreto d’idoneità?
La legge prevede un tempo massimo di sei mesi tra la dichiarazione di disponibilità fino all’emissione del decreto d’idoneità. I tempi di legge vengono solitamente rispettati anche se talora si verificano margini di ritardo connessi all’organizzazione dei servizi territoriali.
Tengo, tuttavia, a precisare che la realtà concreta è molto diversa dalle notizie che vengono fornite, talora in modo superficiale o approssimativo, all’opinione pubblica: succede, infatti, che le coppie tardino a conferire mandato all’ente nella speranza di poter adottare un bambino italiano. In questo modo si fa trascorrere tempo prezioso che sarebbe, invece, molto utile per tutte le procedure di abbinamento che l’ente autorizzato dovrà curare presso l’autorità straniera. È questo uno dei motivi per cui il tempo dell’attesa diviene più lungo.
Un esame minuzioso, dunque, riguarda il contesto genitoriale, ma cosa viene fatto dai tribunali italiani per il minore in adozione?
Presso il nostro tribunale si è negli anni radicata una positiva esperienza che va segnalata e che consiste nell’ascolto del minore venuto da lontano e dei suoi genitori da parte di un giudice onorario pediatra che verifica non solo lo stato di salute del bambino, possibile portatore di malattie tropicali o comunque di malattie contratte nel paese di origine, ma soprattutto le caratteristiche dell’inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare e socio-ambientale.
Quali sono, se esistono, le criticità dell’attuale sistema delle adozioni internazionali e come dovrebbe evolvere per adattarsi ai cambiamenti sociali e meglio assolvere alla sua funzione?
La prima criticità è connessa alla ricorrente scarsa informazione e formazione delle coppie aspiranti all’adozione internazionale scelta, spesso, come ripiego allorché l’attesa per adottare un minore italiano si rivela troppo lunga.
La seconda criticità grave è quella connessa ai costi che restano comunque troppo elevati cosicché famiglie meno abbienti ma spesso assai più motivate, oblative e capaci sono costrette a rinunziare al progetto adottivo oppure a contrarre gravosi oneri sottraendo così risorse che ben potrebbero essere meglio destinate ai bambini.
Ultima, ma non per importanza, è la carenza dei servizi nel percorso di inserimento del minore straniero nel nuovo contesto familiare e socio-ambientale cosicché talvolta la coppia viene lasciata sola e il minore non può contare su un sostegno psicologico qualificato. Sarebbe auspicabile che in caso di bisogno siano le famiglie adottive a rivolgersi ai servizi qualificati del territorio.

















