Pubblicato in: Sab, Mar 16th, 2013

Viaggio nel Pianeta delle Adozioni/Una famiglia per ogni bambino

“COSTI E FORMAZIONE DELLE COPPIE,  LE CRITICITÀ PIÙ GRAVI” 

SERVIZI QUALIFICATI DEL TERRITORIO/“C’è carenza dei servizi nel percorso di inserimento del minore straniero nel nuovo contesto familiare e socio-ambientale cosicché talvolta la coppia viene lasciata sola e il minore non può contare su un sostegno psicologico qualificato”.  

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Per avere chiarezza su alcuni aspetti, abbiamo chiesto il parere della dott.ssa Ma­ria Rita Verardo, Giudi­ce minorile dal 1985, da sempre occupatasi di adozione sia in veste di presidente del Tribunale per i Minorenni di Lecce (incarico cessa­to nel 2008), che come rappresentate dell’Associazione Italiana dei Magi­strati per i Minori e per la Famiglia (A.I.M.M.F.) di cui è stata presidente nazionale. Proprio per la legge sull’a­dozione internazionale, la dott.ssa Verardo ha collaborato con l’Istituto degli Innocenti.

Il principio su cui s’ispira la leg­ge sull’adozione è quello della sussidiarietà. Soffermando l’at­tenzione sul significato del ter­mine sussidiarietà, l’adozione sarebbe, dunque, da intendere come un semplice aiuto. È dav­vero solo questo?

Premesso che l’adozione è la ri­sposta al diritto di ogni bambino che viene al mondo a crescere in una ido­nea famiglia che lo aiuti a diventare adulto, va operata una distinzione tra le norme che riguardano l’adozione di un bambino italiano e quelle rela­tive all’adozione internazionale per la quale sola vale il riferimento al principio della sussidiarietà.

Per rispondere a questa domanda è necessario anzitutto fare accenno alla sottoscrizione da parte dell’Ita­lia della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 per la tutela dei bam­bini e la cooperazione nell’adozione internazionale, che ha radicalmente modificato il vecchio regime dell’a­dozione del bambino straniero. Se­condo la Convenzione, l’adozione internazionale non può e non deve essere lo strumento per assicurare comunque ai genitori privi di prole un figlio, ma deve essere lo strumen­to inserito in un più ampio sistema di solidarietà internazionale che mira a promuovere una vita adeguata del bambino straniero nel suo paese d’o­rigine.

Un altro punto essenziale del­la suddetta Convenzione sottolinea la necessità che il bambino straniero da adottare sia stato realmente abban­donato dalla famiglia d’origine, sì da evitare che un consenso all’affido, prestato spesso per motivi di indigen­za da parte dei genitori naturali, sia ingannevolmente trasformato in una adozione; fatti di questo genere avve­nivano prima della legge 476/1998 e, talvolta, accadono ancora attraverso i soggiorni solidaristici dei cosiddet­ti “bambini di Chernobyl”gestiti da volontari spesso in dispregio delle norme vigenti.

L’adozione interna­zionale, infatti, non deve mai trasfor­marsi in una “deportazione” dei figli dei paesi poveri al fine di appagare il bisogno di filiazione dei cittadini dei paesi ricchi. In ciò consiste il rispet­to del principio di sussidiarietà che la legge vigente ha voluto garantire proprio con una normativa che man­tiene sempre la centralità del “pre­minente interesse del minore”. Tutti concordiamo sul fatto che i bambini dovrebbero poter vivere nel paese in cui nascono e solo quando ciò è im­possibile essere adottati da cittadini stranieri.

Potrebbe sinteticamente spie­garci le fasi principali di cui si compone l’iter per giungere a una adozione internazionale?

I coniugi che intendono adottare un minore straniero sono tenuti a pre­sentare domanda d’idoneità presso il Tribunale per i minorenni che dispo­ne un’indagine demandata ai servizi socio-assistenziali del territorio. Una volta redatta la relazione, i servizi so­ciali trasmettono gli atti al Tribunale che, entro i due mesi successivi, deve ascoltare gli aspiranti all’adozione, disporre eventuali altri approfondi­menti e quindi pronunciare il decreto d’idoneità o d’inidoneità.

Dopo la di­chiarazione d’idoneità, gli aspiranti devono conferire mandato ad uno de­gli enti autorizzati che viene libera­mente scelto in relazione alle opzioni che la coppia intende formulare. La fase conclusiva della procedura con­siste nell’introduzione del bambino straniero nello Stato Italiano e nella delibazione dell’adozione pronuncia­ta dall’autorità del paese di origine da parte dell’autorità giudiziaria mi­norile italiana.

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Non mancano, a tal proposito, le polemiche concernenti le lunghe pratiche burocratiche, tempi che per l’opinione pub­blica rischiano di scoraggiare l’approssimarsi delle coppie alla pratica delle adozioni in ge­nerale. Concretamente, quanto tempo occorre per ottenere un decreto d’idoneità?

La legge prevede un tempo mas­simo di sei mesi tra la dichiarazione di disponibilità fino all’emissione del decreto d’idoneità. I tempi di legge vengono solitamente rispettati anche se talora si verificano margini di ri­tardo connessi all’organizzazione dei servizi territoriali.

Tengo, tuttavia, a precisare che la realtà concreta è molto diversa dalle notizie che vengo­no fornite, talora in modo superficiale o approssimativo, all’opinione pub­blica: succede, infatti, che le coppie tardino a conferire mandato all’ente nella speranza di poter adottare un bambino italiano. In questo modo si fa trascorrere tempo prezioso che sa­rebbe, invece, molto utile per tutte le procedure di abbinamento che l’en­te autorizzato dovrà curare presso l’autorità straniera. È questo uno dei motivi per cui il tempo dell’attesa di­viene più lungo.

Un esame minuzioso, dunque, riguarda il contesto genitoriale, ma cosa viene fatto dai tribunali italiani per il minore in adozione?

Presso il nostro tribunale si è negli anni radicata una positiva esperienza che va segnalata e che consiste nell’a­scolto del minore venuto da lontano e dei suoi genitori da parte di un giudi­ce onorario pediatra che verifica non solo lo stato di salute del bambino, possibile portatore di malattie tropi­cali o comunque di malattie contratte nel paese di origine, ma soprattutto le caratteristiche dell’inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare e socio-ambientale.

Quali sono, se esistono, le cri­ticità dell’attuale sistema delle adozioni internazionali e come dovrebbe evolvere per adattarsi ai cambiamenti sociali e meglio assolvere alla sua funzione?

La prima criticità è connessa alla ricorrente scarsa informazione e formazione delle coppie aspiranti all’adozione internazionale scelta, spesso, come ripiego allorché l’atte­sa per adottare un minore italiano si rivela troppo lunga.

La seconda criti­cità grave è quella connessa ai costi che restano comunque troppo elevati cosicché famiglie meno abbienti ma spesso assai più motivate, oblative e capaci sono costrette a rinunziare al progetto adottivo oppure a contrarre gravosi oneri sottraendo così risor­se che ben potrebbero essere meglio destinate ai bambini.

Ultima, ma non per importanza, è la carenza dei ser­vizi nel percorso di inserimento del minore straniero nel nuovo contesto familiare e socio-ambientale cosicché talvolta la coppia viene lasciata sola e il minore non può contare su un so­stegno psicologico qualificato. Sareb­be auspicabile che in caso di bisogno siano le famiglie adottive a rivolgersi ai servizi qualificati del territorio. 

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