Videosorvegliati 24 ore al giorno
Tecnologie per la Sicurezza/Essere ripresi da una videocamera di sicurezza investe la privacy pubblica.
La normativa vigente sancisce espressamente che il trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Nell’ipotesi avvenga la videoregistrazione delle immagini riprese, l’archiviazione e l’utilizzazione delle immagini, costituirebbe comunque “trattamento dei dati personali” con conseguente applicazione del codice. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati.
Per gli impianti finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale, l’obbligo principale da rispettare è che le riprese devono essere limitate al solo spazio privato, evitando dunque forme di videosorveglianza su aree circostanti che potrebbero limitare l’altrui libertà. In termini concreti, non possono essere inquadrate ad esempio aree comuni del condominio e loro pertinenze, cortili, pianerottoli, scale, posti auto, box., al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata. Le riprese di aree condominiali sono possibili solo di comune accordo esclusivamente per preservare la sicurezza delle persone e la tutela dei beni da concrete situazioni di pericolo e solo dopo avere verificato che altre misure non sono adeguate. La valutazione di “proporzionalità” va effettuata anche nei casi di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza che non prevedono la registrazione dei dati, in rapporto ad altre misure già adottate o da adottare.
Alla luce della normativa e dei principi enunciati, per installare legittimamente un impianto di videosorveglianza, occorre osservare precise regole per salvaguardare la libertà del singolo e la sua sfera ambientale da possibili intromissioni altrui attraverso questi apparecchi di ripresa e registrazione audio-video. La sfera privata e il domicilio sono posti dal legislatore sullo stesso piano.
Il principio è quello di riuscire a bilanciare l’interesse alla tutela dei propri beni con l’interesse alla tutela della privacy altrui. È quanto mai necessario adottare opportune cautele nei confronti dei terzi per evitare di incorrere in una eventuale interferenza illecita nella vita privata, circostanza che ha rilevanza penale. L’art. 615 bis c.p. infatti sanziona le riprese e le registrazioni di immagini o notizie afferenti la vita privata svolte nell’abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi. Concretamente sussiste il reato se la videocamera è installata in modo da riprendere la soglia di casa e l’ingresso dell’autorimessa della parte offesa. Non sono ammesse le incursioni abusive, anche se non fisiche, nella vita privata altrui.
















