Pubblicato in: Gio, Nov 12th, 2015

Permessi (150 ore) per il Diritto allo Studio Anno 2016/2

Nel precedente numero sono state riportate le disposizioni relative alla presentazione, all’Ambito Territoriale della provincia, della domanda per la concessione dei permessi per il diritto allo studio per l’anno 2016, da parte del persona­le della scuola. Per una completa informazione, si riportano le disposizioni concernenti le preceden­ze nella formulazione, da parte dell’Ambito Ter­ritoriale della provincia, degli elenchi dei benefi­ciari e le norme che questi devono osservare nella presentazione, al dirigente scolastico, della do­manda per ogni periodo di permesso necessario, le agevolazioni cui gli stessi hanno diritto, le mo­dalità di giustificazione dei permessi e quant’altro è necessario che gli interessati tengano presente. Precedenze – Nel caso le domande degli aventi diritto superino il contingente determinato, pari al 3% dell’organico di fatto, per individuare i beneficiari sarà compilata una graduatoria sulla base del criterio di priorità relativo all’ordine con cui i corsi da frequentare sono stati riportati nell’apposito elenco, all’anzianità di servizio ed, infine, all’età (viene favorito il più giovane). I permessi spettano al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, in subordine, a quello con contratto a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese. Coloro che fruiscono già dei permessi in questione hanno diritto al rinnovo degli stessi, con priorità assoluta, rispetto ai nuovi richie­denti, per tutta la durata legale del corso di studi frequentato. A parità di condizioni, sono am­messi i dipendenti che non abbiano mai fruito di tali permessi.

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Richiesta del permesso – Ottenuta l’autorizzazione alla fruizione dei permessi, con l’inclusione nell’elenco dei beneficiari formulato dall’Ambito Territoriale, il dipendente può chie­dere, a decorrere dal 1 gennaio 2016, di norma almeno 5 giorni prima dell’assenza, di fruire dei periodi di permesso in relazione agli impegni (da specificare) previsti dal corso. In caso di servizio prestato in più scuole, la domanda va presentata al dirigente scolastico della scuola che gestisce amministrativamente il richiedente e, per conoscenza, alle altre. Il permesso, si ri­corda, può essere richiesto per ore o per giorno intero (in questo caso si computano le ore di servizio previste). Agevolazioni – Fatte salve eccezionali esigenze di servizio, i beneficiari dei permessi hanno diritto a turni o ad articola­zioni dell’orario di lavoro che possano agevo­lare la frequenza dei corsi, non sono obbligati alla prestazione di lavoro straordinario né di lavoro ordinario nei giorni festivi e di riposo settimanale. Certificazione – La certificazione giustificativa dei permessi fruiti, anche me­diante autocertificazione, deve essere prodotta al dirigente scolastico subito dopo la fruizione del permesso e, comunque, non oltre il termine dell’anno solare (o di un eventuale cambio di sede); per il personale a tempo determinato entro la scadenza del contratto di assunzione. In caso di mancata o inadeguata giustificazione, il permesso sarà trasformato in aspettativa per motivi personali, con recupero delle som­me indebitamente corrisposte per i giorni di assenza. Sostituzione – Vanno individuate, dal dirigente scolastico, le misure organizzative (cambio di turni, riassetto dell’orario, ecc,) per sopperire alla temporanea assenza del personale assente, utilizzando il personale eventualmente a disposizione a qualsiasi titolo e, in mancanza, attraverso il conferimento di supplenza breve per il tempo strettamente necessario. Validità ai fini del periodo di prova – Sono validi i giorni in cui il permesso è stato fruito per ore, non quelli di assenza per l’intera giornata. Cumulabilità con altri permessi – Sono cumulabili con i permessi previsti dalle disposizioni normative e contrattuali in vigore.

Antonio Ciriolo

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