Pubblicato in: Sab, Nov 21st, 2015

Quando i ricchi restituiscono beni alla comunità

A colloquio con il Notaio Vincenzo Papi: Imitazione di sistemi di tipo anglosassone. 

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“In presenza di disposizioni di natura solidale, l’attività del notaio è finalizzata a chiederne l’esecuzione, per non incorrere in responsabilità penali”. 

In Italia è necessario fare cultura sull’importanza di pianificare per tempo la propria successione, sia per disporre dei propri beni in sicurezza sia per aiutare gli altri, anche con piccole somme, attraverso i lasciti solidali. In questo settore il notaio è un riferimento concreto per i cittadini, ai quali è in grado di fornire informazioni e consigli senza alcun vincolo o impe­gno per gli stessi.

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Come Notariato sia­mo accanto a Testamento Solidale pro­prio per sensibilizzare le persone che incontriamo ogni giorno e renderle più consapevoli in tema di lasciti”. Così Albino Farina, Consigliere Respon­sabile dei Rapporti con il Terzo Settore e con le Associazioni dei Consumatori del Consiglio Nazionale del Notaria­to. Vincenzo Papi, 35 anni, notaio, esercita nel Salento dal 2012, ed offre il suo contributo nell’esplicazione di questo tema attraverso un’intervista, che ha gentilmente concesso a L’Ora del Salento.

Dottor Papi, esiste nella sua esperienza “l’apertura” di un te­stamento solidale?

Qui nel Salento, dove opero da tre anni, ho ricevuto numerosi testamen­ti rispetto alla media nazionale, circa ottanta. Devo dire che è un’abitudine buona nel meridione, contrariamente al resto del Paese, che utilizza questo strumento unicamente a scanso di liti in materia di successione. Nella mia esperienza, nessuno mi ha mai chiesto di redigere un testamento solidale né ho ricevuto disposizioni a favore dei po­veri. L’esigenza di cui si fa portavoce il Comitato Testamento Solidale nasce soprattutto dal voler imitare i sistemi di tipo anglosassone, dove questa pratica è molto comune: individui che hanno guadagnato ingenti somme nella loro vita, restituiscono alla comunità attra­verso lasciti di questo tipo.

Quali sono le norme che regolano un testamento solidale?

Il Codice Civile, fin dal 1942, pre­vede il lascito a favore di persone bi­sognose. Un soggetto può presentarsi al notaio, dopo aver espresso nel testa­mento la volontà di destinare ai poveri una somma di denaro, senza alcuna altra indicazione. In questo caso, la donazione viene classificata come “la­scito a favore dei poveri nel luogo di abituale residenza” e, poiché non si evince una determinazione precisa, la quota viene devoluta all’Ente comuna­le preposto. Qualora, invece, sia stato pubblicato un testamento che dispone l’istituzione di una “fondazione per l’organizzazione di uno scopo”, si im­pone al notaio di comunicare al Prefet­to; ancora, se il destinatario dell’elar­gizione si identifica in una fondazione già esistente, in una persona giuridica o in un’associazione, è dovere del no­taio informarne il beneficiario. Risulta chiaro che, in presenza di disposizioni di natura solidale, l’attività del notaio è finalizzata a chiederne l’esecuzione, per non incorrere in responsabilità penali. In ultima analisi, l’esecutore testamentario è la figura nominata da coloro che non potessero oggettiva­mente realizzare il progetto pensato per l’importo da devolvere, che viene, quin­di, affidato ad un soggetto incaricato.

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Come donare, senza ledere il dirit­to degli eredi?

Il lascito, ovviamente, non deve in­cidere sulla “quota di legittima” che spetta al coniuge, ai figli e, in mancan­za di figli, agli ascendenti: sono questi i tre soggetti legittimari ai quali la leg­ge riserva una quota del patrimonio del defunto. Quando la donazione dovesse superare tale quota riservata, i legitti­mari potrebbero chiederne la riduzione al tribunale.

Quali, infine, le tecniche testamen­tarie per una persona che, rimasta sola, non ha legittimari?

Il testamento è un negotium mortis cau­sa, che ha sostanzialmente due tipi di disposizioni: quella universale, per cui si istituisce erede un soggetto; e quella particolare, per cui si lascia, allo stesso, qualcosa di determinato. Mentre l’erede subentra in tutto, il “legatario”, inve­ce, solo in un particolare diritto. Nella fattispecie del testamento solidale, il mezzo tipico sarebbe il “legato”, ossia un lascito particolare, perché non com­porta oneri né lascia debiti a carico del beneficiario. Solo l’erede risponde dei debiti del testatore, mai il legatario. La formula più corretta consiste nel lascia­re al legatario una somma di denaro, un appartamento o altro, in modo tale che non ci sia una responsabilità di debiti del defunto.

Angela De Venere

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