Quando i ricchi restituiscono beni alla comunità
A colloquio con il Notaio Vincenzo Papi: Imitazione di sistemi di tipo anglosassone.
“In presenza di disposizioni di natura solidale, l’attività del notaio è finalizzata a chiederne l’esecuzione, per non incorrere in responsabilità penali”.
“In Italia è necessario fare cultura sull’importanza di pianificare per tempo la propria successione, sia per disporre dei propri beni in sicurezza sia per aiutare gli altri, anche con piccole somme, attraverso i lasciti solidali. In questo settore il notaio è un riferimento concreto per i cittadini, ai quali è in grado di fornire informazioni e consigli senza alcun vincolo o impegno per gli stessi.
Come Notariato siamo accanto a Testamento Solidale proprio per sensibilizzare le persone che incontriamo ogni giorno e renderle più consapevoli in tema di lasciti”. Così Albino Farina, Consigliere Responsabile dei Rapporti con il Terzo Settore e con le Associazioni dei Consumatori del Consiglio Nazionale del Notariato. Vincenzo Papi, 35 anni, notaio, esercita nel Salento dal 2012, ed offre il suo contributo nell’esplicazione di questo tema attraverso un’intervista, che ha gentilmente concesso a L’Ora del Salento.
Dottor Papi, esiste nella sua esperienza “l’apertura” di un testamento solidale?
Qui nel Salento, dove opero da tre anni, ho ricevuto numerosi testamenti rispetto alla media nazionale, circa ottanta. Devo dire che è un’abitudine buona nel meridione, contrariamente al resto del Paese, che utilizza questo strumento unicamente a scanso di liti in materia di successione. Nella mia esperienza, nessuno mi ha mai chiesto di redigere un testamento solidale né ho ricevuto disposizioni a favore dei poveri. L’esigenza di cui si fa portavoce il Comitato Testamento Solidale nasce soprattutto dal voler imitare i sistemi di tipo anglosassone, dove questa pratica è molto comune: individui che hanno guadagnato ingenti somme nella loro vita, restituiscono alla comunità attraverso lasciti di questo tipo.
Quali sono le norme che regolano un testamento solidale?
Il Codice Civile, fin dal 1942, prevede il lascito a favore di persone bisognose. Un soggetto può presentarsi al notaio, dopo aver espresso nel testamento la volontà di destinare ai poveri una somma di denaro, senza alcuna altra indicazione. In questo caso, la donazione viene classificata come “lascito a favore dei poveri nel luogo di abituale residenza” e, poiché non si evince una determinazione precisa, la quota viene devoluta all’Ente comunale preposto. Qualora, invece, sia stato pubblicato un testamento che dispone l’istituzione di una “fondazione per l’organizzazione di uno scopo”, si impone al notaio di comunicare al Prefetto; ancora, se il destinatario dell’elargizione si identifica in una fondazione già esistente, in una persona giuridica o in un’associazione, è dovere del notaio informarne il beneficiario. Risulta chiaro che, in presenza di disposizioni di natura solidale, l’attività del notaio è finalizzata a chiederne l’esecuzione, per non incorrere in responsabilità penali. In ultima analisi, l’esecutore testamentario è la figura nominata da coloro che non potessero oggettivamente realizzare il progetto pensato per l’importo da devolvere, che viene, quindi, affidato ad un soggetto incaricato.
Come donare, senza ledere il diritto degli eredi?
Il lascito, ovviamente, non deve incidere sulla “quota di legittima” che spetta al coniuge, ai figli e, in mancanza di figli, agli ascendenti: sono questi i tre soggetti legittimari ai quali la legge riserva una quota del patrimonio del defunto. Quando la donazione dovesse superare tale quota riservata, i legittimari potrebbero chiederne la riduzione al tribunale.
Quali, infine, le tecniche testamentarie per una persona che, rimasta sola, non ha legittimari?
Il testamento è un negotium mortis causa, che ha sostanzialmente due tipi di disposizioni: quella universale, per cui si istituisce erede un soggetto; e quella particolare, per cui si lascia, allo stesso, qualcosa di determinato. Mentre l’erede subentra in tutto, il “legatario”, invece, solo in un particolare diritto. Nella fattispecie del testamento solidale, il mezzo tipico sarebbe il “legato”, ossia un lascito particolare, perché non comporta oneri né lascia debiti a carico del beneficiario. Solo l’erede risponde dei debiti del testatore, mai il legatario. La formula più corretta consiste nel lasciare al legatario una somma di denaro, un appartamento o altro, in modo tale che non ci sia una responsabilità di debiti del defunto.
Angela De Venere