Docenti esclusi dal Bonus di € 500. Il ricorso dei Sindacati
Nei numeri del 31 ottobre e del 5 dicembre scorsi abbiamo dato notizia, rispettivamente, dell’istituzione della “Carta”/Bonus di 500 euro, per ogni anno scolastico, per la formazione e l’aggiornamento dei docenti e dei chiarimenti ministeriali sulle modalità del suo utilizzo per il pagamento degli strumenti e delle attività ritenuti coerenti ed utili per la formazione continua e l’aggiornamento professionale dei docenti di ruolo. Riteniamo opportuno, ora, dare l’informazione che i sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams hanno presentato unitariamente ricorso, al Tar del Lazio, per impugnare il provvedimento che esclude i docenti precari e gli educatori impegnati nei convitti e negli educandati dalla possibilità di fruire della “Carta” per sostenere le attività di formazione e di aggiornamento culturale e professionale.
Queste, in sintesi, le considerazioni esposte. Il personale docente a tempo determinato svolge a pieno titolo, al pari dei colleghi a tempo indeterminato, la funzione docente per tutte le attività programmate dalla scuola. Stesso discorso vale per gli educatori, equiparati ai docenti dalla norma e dal quotidiano impegno didattico ed educativo a favore dei giovani convittori e semiconvittori. I docenti a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei colleghi a tempo indeterminato sol perché hanno un contratto di lavoro a termine.
La discriminazione, oltre a trattare in modo diverso docenti che svolgono allo stesso modo la propria funzione ed hanno le medesime esigenze di formazione e di aggiornamento culturale e professionale, si pone in palese contrasto con la Direttiva in merito dell’Unione Europea. Questa ha, infatti, affermato che “i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il sol fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato”. Le norme contrattuali vigenti prevedono un unico profilo professionale per il docente, che comprende tutte le funzioni e attività, da quella di insegnamento a quella di formazione e aggiornamento, senza alcuna distinzione fondata sulla diversità della durata del rapporto di lavoro. Si può configurare, inoltre, una discriminazione tra scuole e convitti, a svantaggio di chi ha un maggiore utilizzo di docenti precari. Per le predette considerazioni, le disposizioni ministeriali violano, a parere dei sindacati ricorrenti, i principi di “imparzialità” che dovrebbero essere, invece, osservati nel determinare le condizioni che sostengono il buon andamento del servizio scolastico pubblico.
Antonio Ciriolo