Pubblicato in: Gio, Nov 26th, 2015

L’Anno di Formazione e di Prova dei Docenti immessi in ruolo

Il Miur ha diramato le disposizioni relative all’anno di formazione e di prova dei docen­ti immessi in ruolo o che hanno ottenuto il passaggio ad altro ruolo. Hanno l’obbligo del periodo di formazio­ne e di prova i docenti: 1) al primo anno di servizio di ruolo, per conseguire la conferma in ruolo; 2) per i quali è stata richiesta la proroga del periodo di formazione e di prova o che non hanno potuto completarlo negli anni scolastici precedenti (la ripetizione del periodo implica la partecipazione alle connesse attività di forma­zione, che costituiscono parte integrante del ser­vizio in anno di prova); 3) che hanno ottenuto il passaggio ad altro ruolo. Per il superamento del periodo di formazione e di prova è necessario lo svolgimento di un servizio effettivo, nel corso dell’anno scolastico, di almeno 180 giorni, di cui 120 di attività didattica. Nei 180 giorni di servizio si computano tutte le attività connesse al servizio scolastico, i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esa­mi, gli scrutini ed ogni altro impegno di servi­zio; sono esclusi i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa fruiti a qualsiasi titolo. Va, invece, computato, per le docenti, il primo mese di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza. Nei 120 giorni vanno calcolati: i giorni di effettiva lezione e quelli impiegati per le attività, preordinate al miglio­ramento dell’azione didattica, programmate nella scuola di servizio all’inizio dell’anno scolastico (tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni) e dopo la fine delle lezioni e non oltre il 30 giugno, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

anno-prova

In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile. Qualora il docente consegua la decorrenza giuridica della nomina dall’an­no scolastico in cui è impegnato in una sup­plenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, con differimento dell’assunzione di servizio a tempo indeterminato all’inizio del successivo anno scolastico, il periodo di formazione e prova può essere svolto nella scuola di svolgimento della supplenza, purché il servizio sia svolto sul medesimo posto o classe di concorso affine per cui ha consegui­to la nomina in ruolo. Le attività formative, durante l’anno di prova, sono così articolate in 4 fasi, per 50 ore complessive: a) incontri propedeutici e di restituzione finale, 6 ore; b) laboratori formativi, 12 ore; c) “peer to peer”- formazione tra pari con attività di osservazione in classe, 12 ore; d) forma­zione on line, 20 ore. Il dirigente scolastico, all’inizio dell’anno scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, designa uno o più docenti con il compito di “tutor” per i docenti neo assunti in servizio nella scuola. Ciascun docente “tutor” non può seguire più di tre docenti in prova. A conclusione dell’anno scolastico di formazione e prova il docente in prova dovrà sostenere un colloquio innanzi al comitato per la valutazione dei docenti, il docente “tutor”relazionerà sulle esperienze di insegnamento ed attività svolte dal neo docente, il dirigente scolastico presenterà una specifica relazione , comprensiva della documentazione dell’attività di formazione. Il parere è obbligatorio ma non vincolante per il dirigente scolastico che può discostarsene con atto motivato. Il dirigente scolastico procede alla valutazione del docente in prova, sentito il comitato per la valutazione dei docenti, sulla base dell’istruttoria del docente “tutor”, ed in caso di giudizio favorevole emette il provvedimento motivato di conferma in ruolo del docente.

Antonio Ciriolo

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