Pubblicato in: Gio, Ott 15th, 2015

Nuove norme di tutela per maternità e paternità

Con il D.Lgs. 15 giugno 2015, n.80, in attuazione del cosiddetto Jobs Act, è stato modificato, con decor­renza dal 25 giugno 2015, il Testo Unico delle disposizioni legislative sulla tutela della maternità e paternità, approva­to con D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151. Queste le più importanti modifiche che possono interessa­re il personale della scuola.

Astensione obbligatoria dal lavoro

L’astensione prima del parto (2 mesi) non godu­ta a causa di parto prematuro potrà essere fruita, dalla madre lavoratrice, dopo la nascita del bambino, in aggiunta al periodo di astensione dopo il parto, anche nel caso in cui ciò comporti il superamento dei 5 mesi previsti (2 prima e 3 dopo il parto). Trattasi, per la verità, più di una precisazione che di una novità, essendo questa possibilità già prevista dal predetto Testo Unico. Durante l’astensione dopo il parto (3 mesi senza flessibilità più eventuali giorni in caso di parto prematuro rispetto alla data presunta), qualora il bambino venga ricoverato in una struttura pubblica o privata, la lavo­ratrice madre può “bloccare” la decorrenza dell’assenza e riprendere lavoro nell’attesa del ritorno a casa del figlio. Per avvalersi di questa facoltà la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro una certificazione medica che attesti la compatibilità del suo stato di salute con la ripresa del lavoro. La sospensione dura sino alle dimissioni di ricovero del figlio e può essere chiesta una sola volta.

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Congedo di paternità

È il congedo previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 101/2001, che può essere fruito dal padre lavoratore per tutta la durata dell’astensione dopo il parto (congedo di maternità) o per la parte residua che sarebbe spettata alla ma­dre lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Viene fruito anche nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma con diritto all’indennità di cui all’art. 60 del Testo Unico.

Congedo parentale (ex astensione facolta­tiva)

Potrà essere richiesto fino al compimento del dodicesimo anno del bambino (invece dell’ot­tavo previsto in precedenza). Durata: 10 mesi complessivi tra i due genitori, in particolare: a) madre lavoratrice, dopo il congedo di ma­ternità, per non più di 6 mesi; b) padre lavora­tore, dalla nascita del figlio, 6 mesi, elevabili a 7 nel caso eserciti il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi; in questo caso il limite complessivo, tra i due genitori, è elevato a 11 mesi; c) in caso di un solo genitore il limite è di 10 mesi. Può essere fruito in modo continuativo o frazionato, con possibilità di fruizione mensile, giorna­liera o oraria. Per quanto concerne il diritto all’indennità pari al 30% della retribuzione in godimento, il limite di età del figlio è stato portato dai 3 ai primi 6 anni di vita. Dopo i 6 anni sino al 12° il congedo non è retribuito, ad eccezione dei lavoratori con redditi parti­colarmente bassi pari a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (per il 2015, pari a euro 16.327,68); per costoro l’indennità è corrisposta fino all’ottavo anno di età del bambino. Le disposizioni sopra riportate sono applicabili, sperimentalmente, per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nel predetto anno solare. La loro vigenza definitiva successiva è condizionata dall’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi dei criteri di delega, dettati dalla legge n.183/2004, che individuino ade­guata copertura finanziaria.

Antonio Ciriolo

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