Nuove norme di tutela per maternità e paternità/2
Nel numero precedente sono state riportate, in sintesi, le recenti modifiche apportate alle norme in materia di tutela della maternità e della paternità, trattate dal Testo unico approvato con D.Lgs 15 giugno 2001, n.151. Si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni sulle modalità di fruizione del congedo parentale e riassumere le nuove disposizioni in favore dei genitori adottivi o affidatari.
Congedo parentale
Il congedo può essere fruito in modalità mensile, giornaliera o oraria, anche in assenza di una specifica disciplina regolata dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello. Non abbisognano di chiarimenti le modalità di fruizione mensile e giornaliera del congedo. Nel caso, invece, della fruizione su base oraria, va chiarito che il lavoratore, nella stessa giornata, svolge attività lavorativa per alcune ore e fruisce del congedo per le rimanenti ore dell’orario di servizio. Le ore di assenza giornaliera sono pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Sono stati ridotti, inoltre, i termini per comunicare al datore di lavoro la scelta delle modalità di fruizione del congedo: il datore di lavoro dovrà essere informato con un preavviso di almeno cinque giorni (invece dei quindici precedentemente previsti); se poi si richiede la fruizione ad ore i termini sono ridotti a due giorni.
Genitori adottivi o affidatari
I diritti dei genitori adottivi o affidatari sono sostanzialmente parificati a quelli dei genitori naturali. Ciò al fine di evitare disparità di trattamento e favorire l’inserimento del minore nella famiglia. È, infatti, per loro possibile fruire del congedo di maternità e di paternità, dalla data di ingresso del minore in famiglia. Inoltre, in caso di adozione, nazionale ed internazionale, il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi o affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni (prima erano 8) dall’ingresso in famiglia del minore. I periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli otto ai dodici anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzabili come quelli fruiti dagli otto ai dodici anni di vita dei figli naturali. È prevista la possibilità per il padre di richiedere un congedo non retribuito, sebbene la madre non sia lavoratrice, in modo che entrambi possano pienamente partecipare a tutte le fasi della procedura di adozione, comprese quelle che si svolgono all’estero. Anche per i genitori adottivi o affidatari vige la non obbligatorietà del lavoro notturno.
Antonio Ciriolo