Pubblicato in: Gio, Nov 5th, 2015

Permessi (150 ore) per il Diritto allo Studio Anno 2016

È fissato al 15 novembre l’annuale ter­mine di scadenza per la presentazio­ne delle domande per la concessione dei permessi di 150 ore, annuali individuali, per il diritto allo studio per il successivo anno solare. I permessi sono concessi per favorire l’accrescimento culturale e professionale del personale. Nelle 150 ore è compreso il tempo per raggiun­gere la sede del corso frequentato. La domanda può essere presentata da: personale docente ed educativo; personale Ata e personale con contratto d’incarico annuale per l’insegna­mento della religione cattolica. Il beneficio spetta al personale, in servizio con orario intero o part-time, con contratto a tempo indeterminato e, in subordine, con contratto a tempo determinato di supplenza annuale, sino al 31 agosto 2016, o di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, sino al 30 giugno 2016. Il numero dei permessi concedibili, distinti per aree professionali: personale docente (scuola dell’infanzia,scuola primaria, scuola seconda­ria di I grado e scuola secondaria di II grado); personale educativo e personale Ata è deter­minato dall’ufficio territoriale della provincia e,complessivamente, non può superare il 3% delle dotazioni organiche adeguate alle situa­zioni di fatto. Nel caso non vengano assegnati tutti i per­messi previsti per un ordine di scuola, quelli residui possono essere concessi ad altro ordine per compensazione. I permessi possono essere fruiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016. Possono essere fruiti in modo articolato: permessi orario, utilizzando parte delle ore di servizio della giornata, o permessi giornalieri, con l’assenza per l’intera giornata (vengono computate le ore di servi­zio previste).

150-ore-1

La domanda per la concessione dei permessi, indirizzata all’ufficio territoriale della provin­cia, va presentata tramite il dirigente scolasti­co della scuola di servizio. La domanda deve contenere: i dati anagrafici, il tipo di corso da frequentare, ordine e grado di scuola per i do­centi, sede di servizio per il personale educati­vo, profilo professionale e sede di servizio per il personale Ata. L’ufficio territoriale provin­ciale, sulla base delle domande e delle dichia­razioni sottoscritte,formula distinte graduato­rie per le diverse tipologie di personale per la frequenza dei seguenti corsi elencati in ordine di priorità: 1) corsi finalizzati al conseguimen­to del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza; 2) corsi finalizzati al consegui­mento di un titolo di studio per l’accesso alla qualifica superiore, di istruzione secondaria di I e II grado, di un diploma di laurea triennale di 1° livello (L) o di una laurea specialistica prevista dal nuovo ordinamento universi­tario (LS) ovvero di un diploma di laurea previsto dal vecchio ordinamento (DL); 3) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio, di qualifica professionale, di attestati di qualificazione professionale riconosciuti dall’ordinamento pubblico,compresi i corsi abilitanti all’insegnamento e i corsi di spe­cializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno; 4) corsi finalizzati al conseguimento di titoli post-universitari; 5) corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto; 6) corsi relativi al piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico – comunicative e me­todologiche didattiche dei docenti di scuola primaria; 7) corsi di formazione linguistica e metodologica per l’insegnamento delle discipline non linguistiche in lingua straniera secondo la metodologia Clil.

Antonio Ciriolo

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