Personale ATA, domande di supplenza/2
Per accedere alle graduatorie dei profili professionali del personale Ata della scuola statale gli aspiranti devono essere in possesso dei titoli di studio, previsti dal vigente Ccnl per ciascun profilo,che sono i seguenti: assistente amministrativo: diploma di maturità; assistente tecnico: diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale, come stabilito dalla tabella di corrispondenza titoli-laboratori (Allegato C); cuoco: diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina; infermiere: laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere; guardarobiere: diploma di qualifica professionale di Operatore della moda; addetto alle aziende agrarie: diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, operatore agro-industriale o operatore agro-ambientale; collaboratore scolastico: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni. In deroga a tale obbligo, per chi vi è già incluso, è valido il titolo di studio richiesto dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nelle graduatorie o negli elenchi del triennio 2011/2014.
La stessa deroga si applica anche nei confronti di chi ha prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti del profilo professionale richiesto in scuole statali, con rapporto di lavoro direttamente instaurato con lo Stato o con gli enti locali tenuti, fino al 31/12/1999,a fornire alle scuole statali personale Ata. Per costoro sarà valido il titolo di studio previsto dall’ordinamento vigente all’epoca della prestazione del servizio. Particolare attenzione, nel compilare la domanda, va posta nel dichiarare i titoli che danno diritto a precedenza, a parità di punteggio, nel collocamento in graduatoria, in quanto, trattandosi di situazioni soggette a scadenza, se non riconfermate si intendono non più possedute. I modelli di domanda, indirizzati alla scuola prescelta, devono essere consegnati a mano o spediti con raccomandata con ricevuta di ritorno (per il rispetto del termine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante) entro l’8 ottobre 2014. Fa eccezione alle predette modalità di presentazione il modello (Allegato D3), per la scelta di non più di 30 scuole nelle cui graduatorie si chiede l’inclusione, che va presentato esclusivamente per via telematica, previa registrazione alle “Istanze on line” del Miur se non già effettuata, entro il termine per il quale saranno diramate specifiche disposizioni con apposito successivo “Avviso” ministeriale.
Antonio Ciriolo