Vademecum per le pensioni ai superstiti
Con una recente circolare, l’Inps ha fornito uno strumento riepilogativo delle disposizioni vigenti per l’erogazione delle pensioni ai superstiti, finalizzato a garantire l’uniformità dei trattamenti per i differenti percettori delle prestazioni. La circolare di cui parliamo è la n. 185 del 18 novembre scorso ed è – come tutte le altre circolari dell’Istituto – reperibile su www.inps.it per chi avesse interesse ad approfondire le questioni trattate. Ha per oggetto “Linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti – art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903” ed intende appunto fornire uno strumento riepilogativo delle disposizioni vigenti in materia di pensione ai superstiti, sia di pensionati che di assicurati, delle diverse gestioni in cui ora si articola l’Istituto previdenziale, comprese l’ex Ipost, l’ex Inpdap e l’ex Enpals. In caso di morte di assicurato o pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell’istituto, per i familiari superstiti sorge il diritto a pensione se il “dante causa” (la persona deceduta) era titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) oppure se – avendone diritto – ne abbia in corso la liquidazione. In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità.
Se invece il lavoratore deceduto ha maturato i requisiti contributivi (15 anni di assicurazione e di contribuzione corrispondenti a 780 contributi settimanali, oppure cinque anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la data del decesso) la pensione ai superstiti assume la denominazione di pensione indiretta. L’importo spettante ai superstiti – di pensionato o di assicurato – è calcolato sulla base della pensione percepita o teoricamente dovuta al deceduto, applicando le percentuali previste dalla legge 335/95, cioè il 60% per il solo coniuge, 70% se vi è solo un figlio, 80% per coniuge e un figlio (oppure due figli senza coniuge), 100% per coniuge e due o più figli oppure tre o più figli; si aggiunge un 15% per ogni altro familiare, avente diritto, che sia diverso dal coniuge, da figli e nipoti. Dal 2012 le pensioni ai coniugi superstiti sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio ad un’età superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La riduzione non si applica, però, se vi sono figli minori, studenti o inabili. Per le pensioni ai superstiti liquidate da settembre 1995 in poi, opera anche l’incumulabilità con i redditi del beneficiario: la pensione viene ridotta – tra il 25 e il 50% – se il titolare possiede altri redditi. I limiti da non superare sono parametrati sul trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti: per il 2015 fino a euro 19.593,21 non opera nessuna riduzione; oltre euro 32.655,35 la pensione viene ridotta del 50%.
Antonio Silvestri